Costituzione, sede, carattere e durata

  1. Si costituisce l'associazione culturale CVR-UN.I.MED.VET. (Circolo Veterinario Romano-Unione Italiana Medici Veterinari) con sede in corso Vittoria Colonna 136 - 00047 Marino (RM). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
  2. Il CVR-UN.I.MED.VET è una associazione culturale senza scopo di lucro, apolitica, apartitica che si pone come obiettivo quello di promuovere presso i propri aderenti il costante aggiornamento scientifico, inteso come patrimonio culturale da condividere con i colleghi, ed in senso più ampio con tutta la Collettività, e rivolto al miglioramento della qualità delle prestazioni professionali offerte. La durata dell'associazione è illimitata.

Scopi dell'associazione

  1. Il CVR-UN.I.MED.VET. si propone lo scopo di favorire l'educazione permanente dei suoi membri e la loro qualificazione professionale; tale obiettivo è da conseguirsi tramite l'utilizzo di tutti i canali informativi disponibili (pubblicazioni scientifiche, partecipazione ed organizzazione di congressi e corsi di specializzazione, elaborazioni di casistica clinica ecc., collaborazioni scientifiche con Università ed Enti commerciali e non), e le acquisizioni derivanti da tali fonti vengono messe a disposizione dei colleghi interessati, considerando il diffondersi ed il confronto delle opinioni e delle idee come indispensabile strumento di crescita per l'intera categoria.
  2. I Soci sono disponibili ad accogliere presso le proprie strutture lavorative a titolo gratuito studenti e laureati in medicina veterinaria con i quali condividere esperienze professionali nell'ottica di un reciproco scambio culturale. Per promuovere ed incrementare lo scambio di opinioni sono previsti periodicamente momenti di incontro, sotto forma di tavole rotonde, presentazione di casi clinici, meeting di aggiornamento ai quali tutti i soci sono invitati a partecipare ciascuno con il patrimonio della propria esperienza professionale.
  3. In casi particolari, il CVR-UN.I.MED.VET può finanziare alcuni colleghi per permettere la partecipazione ad eventi culturali in qualità di osservatori; i colleghi inviati sono tenuti successivamente a riferire agli altri Soci le esperienze maturate ed acquisite grazie a tali partecipazioni. Obiettivo primario è la messa a punto di uno standard professionale elevato ed omogeneo, inteso come codifica degli aspetti qualitativi e quantitativi delle prestazioni mediche, offerte alla utenza sul modello delle analoghe valutazioni approvate dalle associazioni veterinarie europee e statunitensi. Una volta stabiliti criteri qualitativi oggettivi delle strutture veterinarie e private è intenzione del CVR-UN.I.MED.VET contattare gli organismi competenti (Università) affinché agli studenti e laureandi in Medicina Veterinaria venga riconosciuta validità legale di tirocinio per i periodi di frequenza effettuati presso le succitate strutture, con modalità analoghe a quelle attualmente vigenti presso i College europei di specializzazione.
  4. E' inoltre auspicabile che studenti e neolaureati interessati a particolari specializzazioni possano accedere ad una banca dati nella quale possano individuare i professionisti presenti nella zona che già si occupano prevalentemente delle diverse discipline. Nel perseguire gli scopi sopra citati l'Associazione in particolare potrà svolgere:
    • Attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM.
    • Attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri Organismi ed Istituzioni Sanitarie Pubbliche, nonchè con altre società ed organismi scientifici.
    • Attività di elaborazione di linee guida in collaborazione con l'agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana Società Mediche (F.I.S.M.).
    • Attività di promozione dei corsi cosiddetti "trials di studio" e di ricerche scientifiche finalizzate.
    E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività a finalità sindacali e l'esercizio di attività imprenditoriali o di partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per l'attività di formazione continua e, in generale, attività diverse da quelle menzionate nel presente atto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Soci e risorse economiche

  1. I Soci dell'associazione si dividono in:
    • Soci fondatori: Medici veterinari iscritti agli albi professionali delle province italiane, qualunque altro professionista iscritto ad albi professionali delle province italiane, altre persone fisiche operanti nel settore sanitario umano o medico veterinario, che per particolari caratteristiche personali e professionali possano, attraverso la competenza nei propri campi di esercizio professionale o lavorativo, essere di supporto al perseguimento dello scopo associativo.
    • Soci ordinari: medici veterinari iscritti agli Albi professionali delle province italiane che, in regola con la quota associativa, hanno diritto ed intendono partecipare fattivamente alla organizzazione e allo sviluppo dell'associazione.
    • Soci gratuiti: medici veterinari cittadini dell'Unione Europea iscritti agli Ordini delle nazioni membro dell'Unione, medici veterinari di altre nazionalità e studenti iscritti al IV e V anno della Facoltà di Medicina Veterinaria, che aderiscono all'Associazione a titolo gratuito, manifestando così la propria volontà a non partecipare direttamente all'organizzazione e allo sviluppo dell'Associazione, ma di voler partecipare agli eventi da essa organizzati.
    • Soci onorari: personalità che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici nel campo della cura degli animali o che abbiano contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione; i Soci onorari non pagano quote associative.
  2. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto del socio di recedere in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni. L'adesione all'Associazione prevede per il Socio ordinario il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità; l'indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo.
  3. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività associativa, nonchè per il finanziamento dell'attività ECM sono tratte:
    • dalle quote associative;
    • dai contributi, sovvenzioni e liberalità di ogni genere, ivi compresi i contributi degli sponsor, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
    • dagli eventuali proventi delle attività commerciali marginali esercitate;
    • da ogni altro tipo di entrata compatibile (anche per destinazione) con le finalità dell'associazione e comunque in osservanza delle disposizioni di legge.
    Sono espressamente da escludersi i finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti da soggetti collegati.
    L'Associazione potrà anche acquistare beni mobili o immobili occorrenti allo svolgimento della propria attività.

Organi dell'associazione

  1. Sono organi dell'associazione:
    • l'assemblea;
    • il consiglio direttivo;
    • il presidente;
    • il vice presidente.

Partecipazione all'assemblea

  1. L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quoteassociative annua.
    I Soci gratuiti ed i Soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
    • per decisione del consiglio direttivo
    • su richiesta indirizzata al presidente, di tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto di voto in assemblea.

Convocazione dell'assemblea e rappresentanza

  1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni tramite avviso in bacheca (fisica o elettronica) o per lettera. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio del CVR-UN.I.MED.VET.; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

  1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presente. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
  2. La riunione in sede straordinaria può avvenire davanti al Notaio. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, ed in sua mancanza l'Assemblea provvederà a nominare il presidente per la riunione del giorno. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona designata di volta in volta dal presidente, possono essere redatti anche su supporto informatico e devono essere trascritti sull'apposito libro sociale, entro sette giorni a cura del segretario.
  3. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta, e così via fino alla formazione della volontà assembleare.
  4. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti esprimibili dai presenti, in secondaconvocazione con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti. Fa eccezione la delibera di scioglimento dell'Associazione per la quale è comunque richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, iscritti all'albo soci. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Assemblea

  1. Compiti dell'assemblea
    All'assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria:
    • discutere e deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del consiglio direttivo;
    • eleggere i membri del consiglio direttivo;
    • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
    in sede straordinaria:
    • deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
    • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
    • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
    • fissare i limiti operativi oltre i quali il consiglio direttivo deve adottare formale delibera per gli atti di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione.

Consiglio direttivo

  1. Compiti del consiglio direttivo
    Il consiglio direttivo ha il compito di:
    • deliberare su questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
    • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
    • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione, qualora la dimensione dell'operazione ecceda i limiti operativi concessi, dall'assemblea, al presidente ed ai singoli consiglieri delegati;
    • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
    • procedere alla revisione dell'elenco dei soci accertando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
    • deliberare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonchè le eventuali penali per i ritardati pagamenti;
    • deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci, siano essi ordinari o gratuiti;
    • deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti e istituti che per loro natura e scopo siano affini all'attività del CVR-UN.I.MED.VET. designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.
    Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il consiglio, può delegare a uno o più consiglieri, parte delle proprie attribuzioni in via transitoria o permanente.

Composizione del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è formato da 3 a 5 membri. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, dietro presentazione di apposita nota spese. Sono membri permanenti del Consiglio direttivo i soci fondatori, i quali sono altresì membri di diritto del primo consiglio direttivo.

Riunioni del consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due consiglieri. Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri dello stesso. I verbali delle riunioni del consiglio sono redatti da persona designata di volta in volta dal presidente, possono essere redatti anche su supporto informatico e devono essere trascritti sull'apposito libro sociale, entro sette giorni a cura del segretario.

Compiti del presidente

  1. Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni di tali organi.

Elezione del presidente

  1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni o comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il primo presidente è nominato dai soci fondatori.

Il vice presidente

  1. Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni; ed in ogni caso di assenza o Impedimento di questo, lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.

Finanze e patrimonio

  1. Entrate dell'associazione
    Le entrate dell'associazione sono costituite:
    • dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
    • da versamenti volontari degli associati;
    • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
    • da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;
    • avanzi di gestione derivanti da organizzazione di manifestazioni.

Destinazione del patrimonio sociale

  1. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione, il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durata del periodo di iscrizione

  1. I contributi associativi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo intero per l'anno solare in corso, e non potrà in alcun modo chiedere il rimborso della quota associativa.

Diritti dei soci ordinari al patrimonio sociale

  1. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione a al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, pertanto nessuna richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di contribuzione al Patrimonio sociale, potrà essere avanzata dai soci fondatori ed ordinari o loro eredi o aventi causa. Il versamento non crea ulteriori diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Norme finali e generali

  1. Esercizi sociali
    L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno successivo, per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo. Entro il 20 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato, di diritto, per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro il 30 aprile. I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

Scioglimento e liquidazione

  1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio recettizio - Foro competente

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Per tutte le controversie insorgenti tra soci, relative alla applicazione, interpretazione, validità o a qualunque altra controversia di altra natura del presente Statuto associativo, è competente il FORO DI ROMA. 

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